Accesso agli atti (documentale, civico e generalizzato)

  • Servizio attivo

Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi.


A chi è rivolto

Tutti i soggetti privati che abbiano un concreto interesse nel prendere visione dei documenti.

Descrizione

L’accesso documentale consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.
L’istituto è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”); con provvedimento 4 agosto 2020 l’Agenzia ha inoltre adottato un proprio regolamento in materia di accesso, con cui vengono fra l’altro individuate le tipologie di documenti amministrativi di competenza sottratti all’accesso, ai sensi dell’articolo 24 della citata legge, e fornite indicazioni operative.
L’istanza può essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.

L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA), previsto dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 permette a ogni cittadino di richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo decreto.
L’obiettivo dell’istituto è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico: per presentare la richiesta di accesso civico generalizzato, quindi, non è necessario dimostrare un interesse qualificato.
Diversamente, se il cittadino ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso, dovrà presentare un’istanza di accesso documentale (L. 241/1990, art. 22 e seguenti) e non un’istanza di accesso civico generalizzato.

Come fare

L’istanza di accesso può essere inviata all’indirizzo dell’Ufficio che detiene i dati(in questi casi e' preferibile utilizzare l’apposito modello editabile - pdf);
Servizio on line;
via e-mail;
PEC;
FAX;
a mezzo posta;
a mano;

Cosa serve

per la presentazione dell'istanza è necessario compilare il modulo in tutte le sue parti oltre ad allegare gli altri documenti richiesti (se previsti).

  • modulo compilato

Cosa si ottiene

Se la dimensione ed il numero dei documenti richiesti lo consente, la richiesta verrà evasa rendendo disponibili i documenti direttamente all'interno dell'area riservata in corrispondenza dell'istanza originariamente trasmessa, all'interno della sezione DOCUMENTI previo invio, da parte dell'Ente, di una notifica di cortesia.
In alternativa i documenti, in base alla natura della richiesta, potrenno essere visionati presso lo sportello competente dell'Ente al quale la richiesta è stata trasmessa oppure ventuali copie su supporto informatico o cartaceo dovranno.

Tempi e scadenze

Per l’accesso agli atti formale: 30 giorni consecutivi.
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta -decorrenti dalla data di protocollazione- questa si intende respinta (silenzio-diniego).

L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante lettera raccomandata A.R. o per via telematica. Detta comunicazione sospende i termini del procedimento. Entro 10 gg. dalla sua ricezione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, l’Amministrazione risponde alla richiesta di accesso.

I controinteressati all'accesso documentale sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, o al contenuto di documenti connessi, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Nel caso la richiesta risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione al richiedente, non oltre 10 gg. dalla ricezione da parte dell’ufficio competente. Il termine iniziale del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento della domanda perfezionata."

Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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