A chi è rivolto
Possono richiedere la pubblicazione di matrimonio i futuri sposi, di cui almeno uno sia residente nel comune di Verzino; è necessario che siano maggiorenni (oppure maggiori di sedici anni previa autorizzazione del Tribunale dei minori) e di stato libero: celibe, nubile, divorziato o divorziata, vedovo o vedova.
Descrizione
Per poter contrarre matrimonio, sia con rito civile che con rito religioso, è obbligatorio richiedere le pubblicazioni presso il comune di residenza di uno dei due futuri sposi.
Attraverso la pubblicazione di matrimonio l'ufficiale di stato civile accerta che non vi sono motivi tali da impedire la celebrazione del matrimonio, pubblicizzando l'intenzione dei futuri sposi con l'affissione delle pubblicazioni all'albo pretorio del Comune.
Come fare
I futuri sposi devono prendere un appuntamento tramite e-mail e successivamente presentarsi personalmente presso gli uffici di Stato civile - Matrimoni e unioni civili.
In questo incontro le parti concordano con l'ufficiale dello stato civile la data della stipula del verbale di pubblicazione di matrimonio.
Cosa serve
La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza.
- un documento di identità di entrambi gli sposi in corso di validità
- per il matrimonio religioso: la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco della diocesi o dal ministro di culto
- per il matrimonio civile: le copie dei documenti di identità dei due testimoni del matrimonio
- una o più marche da bollo da 16 euro a seconda della residenza dei futuri sposi o della presenza di deleghe
- se uno o entrambi gli sposi sono minori di sedici anni di età: la copia del provvedimento di ammissione al matrimonio rilasciata dal Tribunale dei minori
- per il matrimonio civile di cittadini stranieri: nulla-osta rilasciato dall’autorità consolare in Italia e legalizzato presso la prefettura competente per territorio. Se rilasciato dall’autorità competente del proprio paese, il documento deve essere legalizzato dal consolato o dall’ambasciata italiana all’estero. Per alcune nazionalità il nulla-osta è sostituito dal certificato di capacità matrimoniale o dichiarazione giurata
Cosa si ottiene
I nubendi ottengono l'affissione delle pubblicazioni all'albo pretorio on line del comune.
All’atto della richiesta di pubblicazioni la coppia può richiedere, in caso di trasferimento all’estero dopo il matrimonio, il rilascio del libretto di famiglia internazionale.
Tempi e scadenze
L’atto di pubblicazione deve restare affisso per otto giorni e depositato per ulteriori tre per eventuali opposizioni.
Trascorso tale termine viene rilasciato il certificato di avvenute pubblicazioni.
Prenotazione appuntamento con l'ufficio
Incontro con l'ufficio per:
-Presentare i documenti necessari -Concordare la data per la stipula del verbale di pubblicazione di matrimonio -Eventuale richiesta di rilascio del libretto di famiglia internazionale
Stipula del verbale di pubblicazione di matrimonio
Pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune
Trascorsi 8 giorni di pubblicazione e ulteriori 3 di deposito dell'atto Rilascio del certificato di avvenute pubblicazioni.
Scaduti i termini sopra descritti, previsti dalla legge, i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio. Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.
Quanto costa
Imposta di bollo da 16,00 € da apporre sull'atto di pubblicazione (due marche da bollo se residenti in Comuni diversi)
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ulteriori informazioni
Graduatorie di accesso
Graduatorie di accesso
Cittadini italiani residenti all’estero (iscritti AIRE)
Se i nubendi sono cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) la pubblicazione deve essere effettuata presso il competente Consolato Italiano di iscrizione.
Opposizione al matrimonio
Se l’ufficiale di stato civile rileva un impedimento per cui non è stato presentato il decreto autorizzatorio del Tribunale, o un impedimento che non è assolutamente derogabile, deve opporre un rifiuto, come previsto dall’articolo 98 del codice civile e dall’articolo 7 del d.P.R. n. 396/2000.
Egli pertanto deve rilasciare ai nubendi un certificato scritto, con l’indicazione dei motivi del rifiuto.
A questo rifiuto i nubendi possono opporsi, facendo ricorso al Tribunale (articolo 98 – comma 2 – del codice civile).
Ma è possibile che esista un impedimento che non sia riscontrabile dai documenti previsti per la pubblicazione. Può essere, per esempio, che sull’atto di nascita di un nubendo non sia stata apposta una annotazione di interdizione, o di un matrimonio, o di una adozione. L’ufficiale di stato civile nel suo lavoro si avvale solo di quanto risulta dai documenti in suo possesso. La pubblicazione di matrimonio ha proprio lo scopo di portare a pubblica conoscenza la volontà dei due nubendi di contrarre matrimonio: in questo modo, se esistono impedimenti non conosciuti dall’ufficiale di stato civile può essere fatta opposizione.
Soggetti legittimati a fare opposizione
- i genitori o, in loro mancanza, gli altri ascendenti o collaterali entro il terzo grado;
- il tutore o il curatore, se uno dei nubendi sia soggetto a tutela o curatela;
- il Pubblico Ministero, quando sia a conoscenza della esistenza di qualche impedimento eventualmente segnalato dall'ufficiale dello stato civile (articolo 59 - primo comma - del d.P.R. n. 396/2000) che viene a conoscenza, per esempio, di un matrimonio celebrato all’estero e mai trascritto in Italia, o di una adozione di maggiorenne, mai annotata sull’atto di nascita, o della nomina di un amministratore di sostegno, quando il giudice stabilisce che il beneficiario non può contrarre matrimonio;
- il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio;
- i parenti del precedente marito, quando si tratta di matrimonio in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze, qualora il precedente matrimonio sia stato sciolto;
- l'ex coniuge e i parenti dello stesso, se il matrimonio fu dichiarato nullo.
A chi e quando presentare l'atto di opposizione
L'atto di opposizione va proposto con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione, che fissa la data di comparizione tra i tre e i dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso (articolo 59 – secondo comma del d.P.R. n.396/2000).
L'opposizione al matrimonio può essere sempre proposta prima che questo sia celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso (articolo 60 del d.P.R. n. 396/2000).
La presentazione della domanda di opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio. La sospensione della celebrazione può essere disposta dal Presidente del Tribunale sino a che sia stata rimossa l'opposizione.
L’ufficiale di stato civile cui venga notificata l’opposizione (o ai nubendi) durante la procedura delle pubblicazioni, a norma del secondo comma dell'art. 59 del d.P.R. n. 396/2000, non deve procedere alla celebrazione civile.
Se le pubblicazioni sono relative ad un matrimonio concordatario, l’ufficiale di stato civile non può rilasciare il nulla osta previsto dall'articolo 7 – secondo comma - della legge n. 847 del 27 maggio 1929. In questo caso deve comunicare al parroco l'opposizione proposta. Sull'opposizione decide il Tribunale, quando essa è relativa al mancato rispetto delle norme del codice civile (articoli 84 – 89 del c.c.).
Al contrario, se si tratta di matrimonio concordatario, e l’opposizione è relativa al mancato rispetto di una norma di rilevanza canonica (divieto di matrimonio per i sacerdoti, o perché uno dei nubendi non è battezzato), il Tribunale emette un decreto di “non luogo a procedere”, poiché l’opposizione non riguarda la legge dello stato. In questo caso, la parte interessata deve rivolgersi alla autorità religiosa perché si pronunci in merito.
E’ molto importante e significativo quello che è stabilito nell’articolo 104 del codice civile: “se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il Pubblico Ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni”.
Sul tema relativo a tale argomento, capita che all’ufficiale di stato civile pervenga una richiesta generica da parte soprattutto di figli che chiedono di soprassedere alla celebrazione del matrimonio del loro genitore molto anziano con una persona molto più giovane, facendo presente che è stata presentata dichiarazione di interdizione al Tribunale per il proprio genitore.
Viene chiesto come si deve comportare in questo caso l’ufficiale di stato civile. La risposta è semplice:
- primo, perché il figlio non rientra tra i soggetti cui spetta il diritto di opposizione;
- secondo, perché il “soprassedere” alla celebrazione del matrimonio non è contemplato in nessuna norma del codice;
- terzo, perché la “dichiarazione” di interdizione non comporta un diritto all'opposizione.
Pertanto l’ufficiale di stato civile può procedere sia con le pubblicazioni che con la celebrazione del matrimonio.