La legge di bilancio 2020 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e contestualmente ha ridisciplinato l'IMU.
L’imposta ha per presupposto il possesso di immobili. Sono esenti l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (nel limite di una per ciascuna categoria catastale: C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il pagamento deve essere effettuato, in autoliquidazione, in due rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre. Il pagamento in un'unica soluzione annuale dell'imposta complessivamente dovuta deve avvenire entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Per l'annualità d'imposta 2022, le aliquote non sono cambiate rispetto a quelle risultanti dal prospetto 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 30/09/2020 e pubblicato nel sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef).
Il regolamento per l’applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), disciplinata a decorrere dal 1° gennaio 2020, dalla legge n. 160/2019, è stato approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 30.09.2020 ed è in vigore dal 1° gennaio 2020. Alle annualità d'imposta pregresse continuano ad applicarsi i precedenti regolamenti.
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni e delle dichiarazioni per agevolazioni è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Le note informative, pubblicate nell'allegato, riguardano le modifiche normative introdotte direttamente dallo Stato per l'IMU e la TASI per l'anno 2016, con la legge di stabilità (Legge n.208 del 28 dicembre 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, relative a:
- abitazione principale
- comodato gratuito 1° grado in linea retta (genitori - figli)
- locazioni a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 9 dicembre 1988
- immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E
- immobili merce
- terreni agricoli.